Legge 22 luglio 1971, n. 480 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Abruzzo.
Articolo unico
Legge 22 luglio 1971, n. 480 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Abruzzo.
Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Abruzzo.
Legge 22 luglio 1971, n. 480 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Abruzzo.
Le norme del presente articolo si applicano anche nei confronti dei componenti l'Ufficio di Presidenza.
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La Regione istituisce e disciplina, con legge, i tributi propri ad essa attribuiti a norma dell'articolo 119 della Costituzione.
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E' approvato, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, lo Statuto della Regione Abruzzo nel testo allegato alla presente legge.
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non vi provveda, si procede a norma dell'articolo 21.
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Le funzioni di competenza del Consiglio di cui all'articolo 16 sono esercitate esclusivamente dal Consiglio e non possono in alcun caso essere
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tratta di provvedimenti di interesse generale della Regione - agli altri soggetti di cui al precedente articolo.
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Stato, con modalità e limiti stabiliti con legge regionale, in armonia con i princìpi contenuti nell'articolo 130 della Costituzione.
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La Regione, per lo sviluppo economico e sociale e per il finanziamento degli enti e aziende di cui all'articolo 11, istituisce con legge, nell'ambito
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) formula proposte di legge alle Camere; 3) indirizza alle Camere e al Governo voti su questioni che interessino la Regione; 4) designa, a norma dell'articolo
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all'articolo 3 del presente Statuto, anche mediante la difesa del suolo, la prevenzione e l'eliminazione delle cause di inquinamento; pianificare il
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regionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e provvede alla relativa pubblicazione; c) convoca e presiede la Giunta regionale e ne fissa